Messa alla Prova con sospensione del processo

Messa alla Prova/ Pubblica Utiltà con sospensione del Processo

L'Istituto giuridico, introdotto con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, estende la possibilità di applicazione, oltre l’ambito minorile, della cosiddetta “probation” e costituisce al tempo stesso una causa di estinzione del reato.

Rappresenta un significativo cambiamento nel sistema sanzionatorio, consente all’imputato di richiedere e ottenere la sospensione del processo attraverso l’adesione ad un programma di trattamento che prevede l’attuazione di condotte riparative del danno arrecato, compresa la prestazione di lavoro di pubblica utilità.

L’attività di lavoro volontario e gratuito viene resa all’interno di enti pubblici territoriali o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, anche eventualmente in base ad apposite convenzioni stipulate dal ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, dal Presidente del tribunale, a norma dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato per cui si procede.

Queste varie tipologie di lavoro prestato in favore della collettività da parte di autori di reato ottemperano all’importante funzione di promuovere un risarcimento sia concreto che di carattere simbolico verso la società ed inoltre di favorire i necessari percorsi di risocializzazione.

L’impiego in lavori di pubblica utilità costituisce un valore aggiunto per la collettività e il territorio per ristabilire una relazione di maggiore credibilità e fiducia fra soggetti in fase di riabilitazione e società esterna, evitando l’emarginazione, che è il terreno più fertile su cui si innesta il rischio della recidiva, e favorendo il reingresso positivo nella comunità.

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